30 set 2017

Novi deželni statut tudi za manjšine - Statuto da rivedere per le minoranze

Dell’autonomia speciale del Friuli Venezia Giulia e degli spazi che prevede per le minoranze linguistiche, ma anche della rappresentanza politica di queste ultime in parlamento a Roma, abbiamo parlato con Elena D’Orlando, professoressa di Diritto pubblico comparato al dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine, che si occupa in particolare dello studio delle Autonomie speciali in Italia e in Europa. Dal 2013 è membro della Commissione paritetica Stato-Regione FVG.
I cittadini del FVG spesso non sanno in che cosa si concretizzino le forme di autonomia garantite dallo Statuto. Quali sono?
«L’autonomia speciale si caratterizza, in estrema sintesi, per i seguenti aspetti: il rango costituzionale dello Statuto speciale, che non può essere modificato con una legge ordinaria del Parlamento; il metodo negoziale previsto per l’attuazione dello Statuto, nell’ambito della Commissione paritetica (in cui siedono 3 rappresentanti dello Stato e 3 della Regione); i rapporti finanziari con lo Stato basati su un quadro normativo più garantista rispetto alle Regioni ordinarie (compartecipazione regionale ai tributi erariali prefissata nello Statuto, disciplina del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica contrattata tra Stato e Regione); la potestà di legiferare in via esclusiva in materia di enti locali; la naturale vocazione multiculturale della Regione riconosciuta nello Statuto, con conseguenti garanzie per le comunità minoritarie».
In che modi i governi regionali possono chiederne di meno o di più?
«L’autonomia regionale è perimetrata dallo Statuto. Per chiederne di più la strada maestra è modificare lo Statuto, ampliando il novero delle materie su cui la Regione ha competenza a legiferare e, quindi, a esprimere un proprio indirizzo politico. Come soluzione subordinata, si possono utilizzare le norme di attuazione dello Statuto, per acquisire ulteriori funzioni nelle materie di cui già la Regione dispone. Cruciale è poi la partita relativa ai rapporti finanziari con lo Stato: senza risorse, l’autonomia è un guscio vuoto».
In cosa si differenzia l’autonomia del FVG rispetto a quelle delle altre regioni autonome?
«Quanto alle comunità minoritarie, a differenza di quanto avviene in altre Autonomie speciali (Trentino-Alto Adige/ Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), il nostro Statuto non contiene competenze espressamente attribuite alla Regione o disposizioni di principio suscettibili di essere attuate in via legislativa. L’unico riferimento espresso è quello contenuto nell’art. 3, che reca il principio per cui “Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali”».
7FJKLe minoranze linguistiche friulana, slovena e germanofona costituiscono motivo di specialità?
«Sì, come attesta anche la X disposizione transitoria e finale della Costituzione che, estendendo pro tempore al FVG il regime delle Regioni ordinarie in attesa della definizione politica e giuridica della questione del confine orientale, espressamente sanciva che restava comunque ferma, nel frattempo, la tutela delle minoranze linguistiche. La mancata valorizzazione del fattore minoranza nello Statuto non significa affatto irrilevanza del fattore minoranza per la caratterizzazione della specialità del FVG. Tale circostanza indica, piuttosto, che quella è stata la scelta fatta nel 1963 in dipendenza dalle condizioni storico-politiche date. Pertanto un’opzione – è bene sottolinearlo – suscettibile di essere rivista e corretta al fine di rendere la disciplina del fattore minoranza più aderente alle mutate esigenze di contesto».
Se la Regione richiedesse maggiori competenze nel campo dell’istruzione, sarebbe più facile per le minoranze linguistiche regionali affermare le proprie istanze nell’ambito del sistema scolastico locale?
«Probabilmente sì. Ma se si vuole puntare a una valorizzazione sostanziale delle comunità minoritarie, a mio avviso è tempo di rivedere l’impianto statutario».
A Roma si sta lavorando all’approvazione di una nuova legge elettorale. Quali prospettive vede per la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche?
«Le minoranze c.d. superprotette (ancora una volta, quelle del Trentino- Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste) hanno già strumenti di garanzia che immagino manterranno, anche in considerazione del ruolo strategico che politicamente hanno i loro attuali rappresentanti in Parlamento, rispetto alla maggioranza di governo. Per le altre la strada è in salita, partendo da un contesto normativo diverso e da una cultura politica dell’autonomia molto meno radicata».
La legge di tutela per gli sloveni dispone che le leggi elettorali favoriscano l’elezione di parlamentari della minoranza. Come garantire questo diritto?
«Sul punto va distinta rappresentanza politicamente assicurata e giuridicamente garantita. Nel primo caso si tratta di strumenti che, in caso di sistemi elettorali proporzionali, possono consistere, per esempio, in esenzioni dal rispetto delle soglie di sbarramento; in sistemi maggioritari, in un utilizzo mirato del ritaglio dei collegi. Nel secondo caso – che non riguarda la realtà italiana, se non a livello locale – si tratta di strumenti più incisivi, come la riserva di seggi. In ogni caso, si può ragionare in modo articolato sul dato tecnico, ma ciò che conta, alla fine, è la volontà politica, che a sua volta dipende dalla sensibilità culturale circa la vera questione di fondo: il rapporto tra uguaglianza e democrazia».
Per ora lo sviluppo del dibattito relativo alla legge elettorale non prospetta scenari favorevoli a unarappresentanza della minoranza slovena a Roma dopo le prossime elezioni. Ci sono sedi in cui la minoranza slovena potrebbe fare valere il diritto alla rappresentanza facilitata previsto dalla legge e non ancora attuato?
«Favorire l’accesso alla rappresentanza politica in Parlamento dei candidati appartenenti alla minoranza slovena è un impegno che il legislatore statale si è assunto e che rientra nell’ambito della sua discrezionalità attuare in un modo o in un altro. Al di là dell’utilizzo di strumenti di tutela giurisdizionale, sulla cui efficacia si potrebbe dubitare per diverse ragioni, ritengo che il modo migliore per indurre il legislatore nazionale ad attivarsi sia incrementare il livello di autopercezione e di autorappresentazione positiva della comunità slovena, iniziando innanzitutto a sensibilizzare i rappresentati del FVG in Parlamento e a riflettere su alcuni strumenti che già ci sono e che potrebbero essere valorizzati. Un esempio per tutti: perché un organo come il Comitato istituzionale paritetico deve essere previsto da una legge statale? Peso ben maggiore avrebbe se lo introducessimo nello Statuto speciale, assieme a un pacchetto di disposizioni volte finalmente a riconoscere il carattere plurale della comunità regionale». (Luciano Lister)
O posebni avtonomiji, ki jo uživa Dežela Furlanija-Julijska krajina, o prostoru, ki avtonomija prepušča jezikovnim manjšinam, a tudi o političnem zastopstvu le-teh v rimskem parlamentu smo se pogovorili z Eleno D’Orlando, ki je profesorica primerjalnega javnega prava na oddelku za pravne vede videnske univerze. Kot strokovnjakinja raziskuje še posebej posebne avtonomije v Italiji in Evropi. Od leta 2013 je članica Paritetne komisije država-Dežela Furlanija-Julijska krajina.
V pogovoru Elena D’Orlando med drugim poudarja, da je Furlanija-Julijska krajina avtonomna dežela tudi zaradi svojih jezikovnih manjšin. Da bi jih več vrednotili, bi po njenem mnenju bilo treba ažurirati deželni statut.

1 commento:


Il tuo commento è l'anima del blog,
Grazie della tua visita e torna ogni tanto da queste parti , un tuo saluto sarà sempre gradito. *Olgica *

ultimo post

auguri